Art. 74.
(Definizioni).

      1. Ai fini del presente titolo si intende per:

          a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal

 

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tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;

          b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero con altro sistema di immissione dati, ovvero con software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;

          c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico e abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 77.